Erwägungen (12 Absätze)
E. 3 / 8
in unione all’art. 321 cpv. 2 CPC). Esso deve essere consegnato al tribunale
oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 143
cpv. 1 CPC).
La decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 10 febbraio 2026
(act. TR “Track and trace posta” 3). Il termine d’impugnazione giungeva dunque a
scadenza il 20 febbraio 2026. Il reclamo è stato consegnato alle poste italiane il
16 febbraio 2026 (act. A.1.1) ed è giunto in Svizzera il 20 febbraio 2026 (act. A.1.2).
Esso è pertanto tempestivo.
1.3.
Giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere motivato. La reclamante è
tenuta a confrontarsi con la decisione impugnata, indicando per quali ragioni le
argomentazioni dell’autorità inferiore sarebbero errate; tale confronto costituisce un
presupposto di ammissibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3;
138 III 374 consid. 4.3.1; BORELLA, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara [edit.],
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3a ed.
2025, art. 311 n. 21 segg.). Secondo l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che non sono ammesse né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1
CPC). Qualora le parti non sono rappresentate professionalmente in giudizio, è
sufficiente che le conclusioni possano essere desunte dalla formulazione della
motivazione. Per quanto concerne la motivazione, è sufficiente per la parte non
patrocinata esporre, anche in modo rudimentale, le carenze della decisione
impugnata. Ove neppure tali esigenze meno severe siano soddisfatte, l’impugnativa
va dichiarata inammissibile (sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni
KSK 21 28 del 29 luglio 2021 consid. 2 con rinvii).
La resistente eccepisce l’inammissibilità del reclamo per carente motivazione
(act. A.2, pag. 2 e 3). Nella propria impugnativa, la reclamante sostiene che
l’autorità inferiore avrebbe erroneamente determinato il valore residuo delle
apparecchiature oggetto del contratto di leasing del 29 novembre 2024, affermando
di non averle mai utilizzate. Essa chiede pertanto la riforma della decisone
impugnata limitatamente alla quantificazione di tale valore, rilevante ai fini del
calcolo dell’importo dovuto per la mancata restituzione al termine del contratto
(act. A.1). Il reclamo, interposto da una parte non patrocinata, risulta
sufficientemente motivato sotto questo aspetto. Il reclamo si limita a censurare la
fondatezza della pretesa di CHF 8'060.70, oltre interessi al 9% annuo dal 29 aprile
2025, a titolo di “Risarcimento danni a seguito mancata restituzione bene/beni”.
E. 3.2 Nel caso in esame, dagli atti si evince che la resistente ha promosso l’esecuzione per l’importo di CHF 8'060.70, oltre interessi del 9% annui dal 28 aprile 2025, indicando quale titolo del credito “Risarcimento danni a seguito mancata restituzione bene/beni” (act. TR “Documenti creditore/escutente” B). Per quantificare la propria pretesa, essa ha applicato una percentuale forfettaria del 10% al valore residuo dell’apparecchiatura oggetto del contratto, pari a presunti CHF 74'844.10 (act. TR 1). L’assuntrice del leasing si è tuttavia impegnata a versare canoni mensili, pagabili anticipatamente trimestralmente, di CHF 1'490.00, per una durata di 48 mesi, oltre a spese amministrative una tantum di CHF 400.00 (art. 2 del contratto; act. TR “Documenti creditore/escutente” C) e, in caso di ritardo nella restituzione del bene al termine del contratto, a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, un importo pari a 1/30 del canone mensile pattuito (art. 18.3 CG; act. TR “Documenti creditore/escutente” C). Ne consegue che il calcolo effettuato dalla
E. 3.3 Per questi motivi, il reclamo dev’essere accolto. Di conseguenza, la cifra 1 del dispositivo decisione impugnata dev’essere annullata e riformata nel senso dei considerandi.
E. 4 / 8
Esso non censura invece le motivazioni indipendenti poste a fondamento del rigetto
provvisorio dell’opposizione per le pretesa di CHF 62'855.30, oltre interessi al 9%
annuo a partire dal 29 aprile 2025, relativa ai canoni di leasing scaduti, e di
CHF 40.00, oltre interessi al 9% annuo a partire dal 29 aprile 2025, concernente le
spese di diffida (act. A.1; B.1 consid. 2c e 2e). Queste ultime non sono pertanto
oggetto di reclamo.
2.
Nella propria decisione, il Tribunale regionale ha pronunciato, per quanto di
rilievo in questa sede (cfr. supra consid. 1.3), il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta avverso il precetto esecutivo n. Z.1._____ per la pretesa di
CHF 8'060.70, oltre interessi del 9% annuo dal 29 aprile 2025, fatta valere a titolo
di indennità di ritardo per la mancata restituzione delle apparecchiature oggetto del
contratto di leasing sottoscritto il 29 novembre 2024 tra la resistente, lo C._____
Sagl, e la reclamante, che ne avrebbe assunto cumulativamente il debito. In
particolare, l’autorità inferiore ha rilevato che tale importo non risultava direttamente
determinabile sulla base del contratto, essendo stato calcolato dalla resistente
mediante l’applicazione forfettaria di una percentuale del 10% sul valore residuo
delle apparecchiature, anziché secondo il metodo previsto dall’art. 18.3 delle
Condizioni generali del contratto di leasing (in seguito: CG). Ciononostante, ha
ritenuto che la pretesa fosse comunque coperta dal riconoscimento di debito, in
quanto manifestamente inferiore all’importo che sarebbe risultato dall’applicazione
della citata clausola contrattuale (act. B.1 consid. 2). Nel rigetto provvisorio
dell’opposizione, è stato inoltre incluso l’importo di CHF 104.00 a titolo di spese
d’esecuzione (act. B.1, pag. 8).
3.1.1. Giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito posto in esecuzione è fondato su un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata.
3.1.2. La procedura di rigetto dell’opposizione è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è l’accertamento dell’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì unicamente la verifica dell’esistenza di un titolo esecutivo, la cui
prova incombe al creditore (art. 8 CC; DTF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20
consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1).
3.1.3. Di principio, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), in ogni stadio di causa
e a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione. In sede di reclamo, l’esame
d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).
E. 4.1 L’autorità di prima istanza ha fissato la tassa di giustizia in CHF 200.00 ponendola a carico della resistente per CHF 40.00 e della reclamante per CHF 160.00 in considerazione della reciproca e parziale soccombenza (act. B.1, pag. 6 e 8). Alla luce dell’esito del presente procedimento, tale ripartizione dev’essere modificata. Di conseguenza, la cifra 2a del dispositivo della decisione impugnata dev’essere annullata e riformata, nel senso che la tassa di giustizia è posta a carico della resistente per CHF 60.00 e della reclamante per CHF 140.00. Poiché la resistente ha versato un anticipo delle spese di CHF 500.00, le deve essere restituito l’importo eccedente di CHF 440.00 (artt. 106 cpv. 1 e 2, 111 cpv. 1 CPC).
E. 4.2 L’autorità di prima istanza ha inoltre condannato la reclamante a versare alla resistente CHF 240.00 a titolo di indennità per spese ripetibili, tenendo conto della soccombenza parziale reciproca (act. B.1, pag. 7 e 8). Di conseguenza, la cifra 2b del dispositivo della decisione impugnata dev’essere anch’essa annullata e riformata, nel senso che la reclamante è condannata a versare alla resistente
E. 4.3 La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle tasse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35) in CHF 400.00, è posta a carico della resistente, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). L’anticipo di CHF 600.00 versato dalla reclamante il 2 aprile 2026 le viene restituito (art. 111 cpv. 1 CPC).
E. 4.4 Nella procedura di reclamo, limitato alla pretesa di CHF 8'060.70, oltre interessi al 9% annuo dal 29 aprile 2025, a titolo di “Risarcimento danni a seguito mancata restituzione bene/beni” (cfr. supra consid. 1.3), la resistente risulta interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non vengono tuttavia assegnate indennità per spese ripetibili, nella forma di un’adeguata indennità d’inconvenienza, alla reclamante, non essendo stata formulata alcuna domanda motivata in tal senso (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_436/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 4.1).
E. 5 / 8 3.1.4. La legge non definisce la nozione di “riconoscimento di debito” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Secondo la giurisprudenza, esso consiste in una dichiarazione di volontà del debitore con cui quest’ultimo riconosce di essere tenuto nei confronti del creditore al pagamento di una somma determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Tale riconoscimento può anche risultare da un insieme di documenti valutati congiuntamente (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). Un contratto sinallagmatico, ossia bilaterale, quale ad esempio un contratto di leasing, può segnatamente costituire un valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione, a condizione che l’istante dimostri di aver adempiuto, o di essere in grado di adempiere, alle proprie obbligazioni contrattuali, dalle quali dipende l’esigibilità del credito vantato (DTF 145 III 20 consid. 4.1.1; sentenza del Tribunale federale 4A_415/2025 del 25 febbraio 2026 consid. 2.1; BOVEY/CONSTANTIN, in: Foëx et al. [edit.], Commentaire romand Poursuite et faillite, 2a ed. 2025, art. 82
n. 26). 3.1.5. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) se l’escusso non rende immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). La decisione non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 528 consid. 3.2).
E. 6 / 8 reclamante per determinare il credito posto in esecuzione non corrisponde manifestamente al metodo di calcolo previsto contrattualmente. Contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità inferiore, non è decisivo stabilire se l’importo richiesto sia inferiore o superiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione dell’art. 18.3 CG. Determinante è piuttosto che il credito posto in esecuzione non sia stato calcolato secondo il meccanismo previsto dal titolo invocato dalla resistente e non risulta quindi coperto dal riconoscimento di debito. In relazione a quest’ultima modalità di calcolo, la resistente non ha precisato dinnanzi all’autorità di prima istanza il numero di giorni per il quale rivendicava un’indennità a titolo di mancata restituzione dell’apparecchiatura oggetto del contratto di leasing (act. TR 1 ad 15). L’importo dovuto non è quindi determinabile sulla scorta della documentazione prodotta e la carenza non può a priori essere sanata in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC). Per l’importo di CHF 8'060.70 preteso a titolo di risarcimento del danno non sussiste quindi un valido titolo di rigetto. Per quanto concerne invece l’importo posto in esecuzione di CHF 104.00 a titolo di spese d’esecuzione, esso non può formare oggetto di un rigetto provvisorio dell’opposizione. Le spese d’esecuzione seguono infatti il regime previsto dall’art. 68 cpv. 1 LEF.
E. 7 / 8 CHF 210.00 (IVA e spese incluse) a titolo di indennità per spese ripetibili per la procedura di prima istanza (artt. 96, 105 cpv. 2, 106 cpv. 1 e 2 CPC, art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]).
E. 8 / 8 Il Tribunale d’appello pronuncia:
Dispositiv
- Il reclamo è accolto.
- Le cifre 1, 2a e 2b del dispositivo della decisione del Tribunale regionale Bernina del 13 gennaio 2026 sono annullate e riformate come segue: “1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, è provvisoriamente rigettata l’opposizione contro il precetto esecutivo n. Z.1._____ emesso il 5 agosto 2025 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Bernina per l’incasso di CHF 62'855.30, oltre interessi al 9% annuo a partire dal 29 aprile 2025 (Titolo: Disdetta del 14.04.2025), e di CHF 40.00, oltre interessi al 9% annuo a partire dal 29 aprile 2025 (Titolo: Spese di sollecito).
- a) Le spese della procedura di CHF 200.00 (tassa di giustizia) sono poste a carico della B._____ AG nella misura di CHF 60.00 e a carico di A._____ nella misura di CHF 140.00. A B._____ AG, che ha versato un anticipo delle spese processuali di CHF 500.00, viene restituito l’importo eccedente di CHF 440.00. b) A._____ versa a B._____ AG l’importo di CHF 210.00 a titolo di spese ripetibili.”
- La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 400.00 è posta a carico della B._____ AG.
- Non si assegnano indennità per spese ripetibili per la procedura di reclamo.
- [Rimedi giuridici]
- [Comunicazioni]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 17 giugno 2026 comunicata il 18 giugno 2026 N. d’incarto SBK 26 29 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Moses, presidente Togni, attuario Parti A._____ reclamante contro B._____ AG resistente patrocinata dall’avv. Gianluca Generali Oggetto rigetto dell’opposizione Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Bernina del 13 gennaio 2026, comunicata il 9 febbraio 2026 (n. d’incarto 335-2025-30)
2 / 8 Ritenuto in fatto: A. Con precetto esecutivo n. Z.1._____, emesso il 5 agosto 2025 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Bernina (in seguito: UEF), B._____ AG ha escusso A._____ per l’incasso di CHF 81'050.80, oltre interessi al 9% annuo dal 29 aprile 2025 (“Disdetta del 14.04.2025”), di CHF 8'060.70, oltre interessi al 9% annuo dal 29 aprile 2025 (“Risarcimento danni a seguito mancata restituzione bene/beni”), di CHF 40.00 (“Spese di sollecito”), nonché CHF 104.00 di spese d’esecuzione. L’atto esecutivo è stato notificato il 6 agosto 2025 e l’escussa vi ha interposto opposizione totale il 15 agosto 2025. B. Con decisione del 13 gennaio 2026, il Tribunale regionale Bernina ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dall’escutente il 19 settembre 2025 per l’importo di CHF 62'855.30 (titolo: disdetta del 14.04.2025), CHF 8'060.70 (titolo: risarcimento danni a seguito mancata restituzione bene/beni), e CHF 40.00 (titolo: spese di sollecito), oltre interessi al 9% annuo a partire dal 29 aprile 2025, nonché spese esecutive di CHF 104.00 (cifra 1 del dispositivo). Le spese processuali sono state ripartite secondo il grado di soccombenza reciproco (cifra 2a del dispositivo) e l’escussa è stata condannata al pagamento di CHF 240.00 a favore dell’escutente a titolo di spese ripetibili (cifra 2b del dispositivo). C. Con reclamo del 12 febbraio 2026, A._____ (in seguito: reclamante) ha impugnato tale decisione dinnanzi al Tribunale d’appello. D. Con risposta del 17 aprile 2026, B._____ AG (in seguito: resistente) ha chiesto la reiezione del reclamo. E. Con osservazioni del 26 aprile 2026, la reclamante ha ribadito la propria posizione. La resistente non si è espressa in merito entro il termine a lei assegnato. Considerando in diritto: 1.1. La decisione impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b cifra 3 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo, indipendentemente dal valore litigioso (art. 319 lett. a CPC), dinanzi alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d’appello (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100], art. 11 cpv. 2 OOGTA [CSC 173.010]), la quale statuisce a giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC). 1.2 Il reclamo contro una decisione pronunciata in procedura sommaria dev’essere presentato entro dieci giorni dalla sua notificazione (art. 251 lett. a CPC
3 / 8 in unione all’art. 321 cpv. 2 CPC). Esso deve essere consegnato al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 143 cpv. 1 CPC). La decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 10 febbraio 2026 (act. TR “Track and trace posta” 3). Il termine d’impugnazione giungeva dunque a scadenza il 20 febbraio 2026. Il reclamo è stato consegnato alle poste italiane il 16 febbraio 2026 (act. A.1.1) ed è giunto in Svizzera il 20 febbraio 2026 (act. A.1.2). Esso è pertanto tempestivo. 1.3. Giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere motivato. La reclamante è tenuta a confrontarsi con la decisione impugnata, indicando per quali ragioni le argomentazioni dell’autorità inferiore sarebbero errate; tale confronto costituisce un presupposto di ammissibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; BORELLA, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3a ed. 2025, art. 311 n. 21 segg.). Secondo l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Qualora le parti non sono rappresentate professionalmente in giudizio, è sufficiente che le conclusioni possano essere desunte dalla formulazione della motivazione. Per quanto concerne la motivazione, è sufficiente per la parte non patrocinata esporre, anche in modo rudimentale, le carenze della decisione impugnata. Ove neppure tali esigenze meno severe siano soddisfatte, l’impugnativa va dichiarata inammissibile (sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni KSK 21 28 del 29 luglio 2021 consid. 2 con rinvii). La resistente eccepisce l’inammissibilità del reclamo per carente motivazione (act. A.2, pag. 2 e 3). Nella propria impugnativa, la reclamante sostiene che l’autorità inferiore avrebbe erroneamente determinato il valore residuo delle apparecchiature oggetto del contratto di leasing del 29 novembre 2024, affermando di non averle mai utilizzate. Essa chiede pertanto la riforma della decisone impugnata limitatamente alla quantificazione di tale valore, rilevante ai fini del calcolo dell’importo dovuto per la mancata restituzione al termine del contratto (act. A.1). Il reclamo, interposto da una parte non patrocinata, risulta sufficientemente motivato sotto questo aspetto. Il reclamo si limita a censurare la fondatezza della pretesa di CHF 8'060.70, oltre interessi al 9% annuo dal 29 aprile 2025, a titolo di “Risarcimento danni a seguito mancata restituzione bene/beni”.
4 / 8 Esso non censura invece le motivazioni indipendenti poste a fondamento del rigetto provvisorio dell’opposizione per le pretesa di CHF 62'855.30, oltre interessi al 9% annuo a partire dal 29 aprile 2025, relativa ai canoni di leasing scaduti, e di CHF 40.00, oltre interessi al 9% annuo a partire dal 29 aprile 2025, concernente le spese di diffida (act. A.1; B.1 consid. 2c e 2e). Queste ultime non sono pertanto oggetto di reclamo. 2. Nella propria decisione, il Tribunale regionale ha pronunciato, per quanto di rilievo in questa sede (cfr. supra consid. 1.3), il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta avverso il precetto esecutivo n. Z.1._____ per la pretesa di CHF 8'060.70, oltre interessi del 9% annuo dal 29 aprile 2025, fatta valere a titolo di indennità di ritardo per la mancata restituzione delle apparecchiature oggetto del contratto di leasing sottoscritto il 29 novembre 2024 tra la resistente, lo C._____ Sagl, e la reclamante, che ne avrebbe assunto cumulativamente il debito. In particolare, l’autorità inferiore ha rilevato che tale importo non risultava direttamente determinabile sulla base del contratto, essendo stato calcolato dalla resistente mediante l’applicazione forfettaria di una percentuale del 10% sul valore residuo delle apparecchiature, anziché secondo il metodo previsto dall’art. 18.3 delle Condizioni generali del contratto di leasing (in seguito: CG). Ciononostante, ha ritenuto che la pretesa fosse comunque coperta dal riconoscimento di debito, in quanto manifestamente inferiore all’importo che sarebbe risultato dall’applicazione della citata clausola contrattuale (act. B.1 consid. 2). Nel rigetto provvisorio dell’opposizione, è stato inoltre incluso l’importo di CHF 104.00 a titolo di spese d’esecuzione (act. B.1, pag. 8). 3.1.1. Giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito posto in esecuzione è fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. 3.1.2. La procedura di rigetto dell’opposizione è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è l’accertamento dell’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì unicamente la verifica dell’esistenza di un titolo esecutivo, la cui prova incombe al creditore (art. 8 CC; DTF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). 3.1.3. Di principio, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), in ogni stadio di causa e a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione. In sede di reclamo, l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).
5 / 8 3.1.4. La legge non definisce la nozione di “riconoscimento di debito” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Secondo la giurisprudenza, esso consiste in una dichiarazione di volontà del debitore con cui quest’ultimo riconosce di essere tenuto nei confronti del creditore al pagamento di una somma determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Tale riconoscimento può anche risultare da un insieme di documenti valutati congiuntamente (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). Un contratto sinallagmatico, ossia bilaterale, quale ad esempio un contratto di leasing, può segnatamente costituire un valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione, a condizione che l’istante dimostri di aver adempiuto, o di essere in grado di adempiere, alle proprie obbligazioni contrattuali, dalle quali dipende l’esigibilità del credito vantato (DTF 145 III 20 consid. 4.1.1; sentenza del Tribunale federale 4A_415/2025 del 25 febbraio 2026 consid. 2.1; BOVEY/CONSTANTIN, in: Foëx et al. [edit.], Commentaire romand Poursuite et faillite, 2a ed. 2025, art. 82
n. 26). 3.1.5. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) se l’escusso non rende immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). La decisione non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 528 consid. 3.2). 3.2. Nel caso in esame, dagli atti si evince che la resistente ha promosso l’esecuzione per l’importo di CHF 8'060.70, oltre interessi del 9% annui dal 28 aprile 2025, indicando quale titolo del credito “Risarcimento danni a seguito mancata restituzione bene/beni” (act. TR “Documenti creditore/escutente” B). Per quantificare la propria pretesa, essa ha applicato una percentuale forfettaria del 10% al valore residuo dell’apparecchiatura oggetto del contratto, pari a presunti CHF 74'844.10 (act. TR 1). L’assuntrice del leasing si è tuttavia impegnata a versare canoni mensili, pagabili anticipatamente trimestralmente, di CHF 1'490.00, per una durata di 48 mesi, oltre a spese amministrative una tantum di CHF 400.00 (art. 2 del contratto; act. TR “Documenti creditore/escutente” C) e, in caso di ritardo nella restituzione del bene al termine del contratto, a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, un importo pari a 1/30 del canone mensile pattuito (art. 18.3 CG; act. TR “Documenti creditore/escutente” C). Ne consegue che il calcolo effettuato dalla
6 / 8 reclamante per determinare il credito posto in esecuzione non corrisponde manifestamente al metodo di calcolo previsto contrattualmente. Contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità inferiore, non è decisivo stabilire se l’importo richiesto sia inferiore o superiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione dell’art. 18.3 CG. Determinante è piuttosto che il credito posto in esecuzione non sia stato calcolato secondo il meccanismo previsto dal titolo invocato dalla resistente e non risulta quindi coperto dal riconoscimento di debito. In relazione a quest’ultima modalità di calcolo, la resistente non ha precisato dinnanzi all’autorità di prima istanza il numero di giorni per il quale rivendicava un’indennità a titolo di mancata restituzione dell’apparecchiatura oggetto del contratto di leasing (act. TR 1 ad 15). L’importo dovuto non è quindi determinabile sulla scorta della documentazione prodotta e la carenza non può a priori essere sanata in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC). Per l’importo di CHF 8'060.70 preteso a titolo di risarcimento del danno non sussiste quindi un valido titolo di rigetto. Per quanto concerne invece l’importo posto in esecuzione di CHF 104.00 a titolo di spese d’esecuzione, esso non può formare oggetto di un rigetto provvisorio dell’opposizione. Le spese d’esecuzione seguono infatti il regime previsto dall’art. 68 cpv. 1 LEF. 3.3. Per questi motivi, il reclamo dev’essere accolto. Di conseguenza, la cifra 1 del dispositivo decisione impugnata dev’essere annullata e riformata nel senso dei considerandi. 4.1. L’autorità di prima istanza ha fissato la tassa di giustizia in CHF 200.00 ponendola a carico della resistente per CHF 40.00 e della reclamante per CHF 160.00 in considerazione della reciproca e parziale soccombenza (act. B.1, pag. 6 e 8). Alla luce dell’esito del presente procedimento, tale ripartizione dev’essere modificata. Di conseguenza, la cifra 2a del dispositivo della decisione impugnata dev’essere annullata e riformata, nel senso che la tassa di giustizia è posta a carico della resistente per CHF 60.00 e della reclamante per CHF 140.00. Poiché la resistente ha versato un anticipo delle spese di CHF 500.00, le deve essere restituito l’importo eccedente di CHF 440.00 (artt. 106 cpv. 1 e 2, 111 cpv. 1 CPC). 4.2. L’autorità di prima istanza ha inoltre condannato la reclamante a versare alla resistente CHF 240.00 a titolo di indennità per spese ripetibili, tenendo conto della soccombenza parziale reciproca (act. B.1, pag. 7 e 8). Di conseguenza, la cifra 2b del dispositivo della decisione impugnata dev’essere anch’essa annullata e riformata, nel senso che la reclamante è condannata a versare alla resistente
7 / 8 CHF 210.00 (IVA e spese incluse) a titolo di indennità per spese ripetibili per la procedura di prima istanza (artt. 96, 105 cpv. 2, 106 cpv. 1 e 2 CPC, art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]). 4.3. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle tasse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35) in CHF 400.00, è posta a carico della resistente, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). L’anticipo di CHF 600.00 versato dalla reclamante il 2 aprile 2026 le viene restituito (art. 111 cpv. 1 CPC). 4.4. Nella procedura di reclamo, limitato alla pretesa di CHF 8'060.70, oltre interessi al 9% annuo dal 29 aprile 2025, a titolo di “Risarcimento danni a seguito mancata restituzione bene/beni” (cfr. supra consid. 1.3), la resistente risulta interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non vengono tuttavia assegnate indennità per spese ripetibili, nella forma di un’adeguata indennità d’inconvenienza, alla reclamante, non essendo stata formulata alcuna domanda motivata in tal senso (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_436/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 4.1).
8 / 8 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. 2. Le cifre 1, 2a e 2b del dispositivo della decisione del Tribunale regionale Bernina del 13 gennaio 2026 sono annullate e riformate come segue: “1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, è provvisoriamente rigettata l’opposizione contro il precetto esecutivo n. Z.1._____ emesso il 5 agosto 2025 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Bernina per l’incasso di CHF 62'855.30, oltre interessi al 9% annuo a partire dal 29 aprile 2025 (Titolo: Disdetta del 14.04.2025), e di CHF 40.00, oltre interessi al 9% annuo a partire dal 29 aprile 2025 (Titolo: Spese di sollecito). 2.
a) Le spese della procedura di CHF 200.00 (tassa di giustizia) sono poste a carico della B._____ AG nella misura di CHF 60.00 e a carico di A._____ nella misura di CHF 140.00. A B._____ AG, che ha versato un anticipo delle spese processuali di CHF 500.00, viene restituito l’importo eccedente di CHF 440.00.
b) A._____ versa a B._____ AG l’importo di CHF 210.00 a titolo di spese ripetibili.” 3. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 400.00 è posta a carico della B._____ AG. 4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili per la procedura di reclamo. 5. [Rimedi giuridici] 6. [Comunicazioni]